Cosa tenere o non tenere in ospedale

Nella stanza di degenza il paziente deve limitarsi a tenere con sé solo quanto di strettamente necessario o piccole somme di denaro. La Direzione Ospedaliera non si non assume alcuna responsabilità in caso di eventuali sottrazioni da parte di terzi.

Informazioni per i degenti in dimissione

Al paziente che viene dimesso verrà consegnata una relazione con la diagnosi, gli esami effettuati, il piano terapeutico da seguire e utili informazioni per i controlli successivi. Tale relazione verrà presentata dal paziente al proprio medico di base per il proseguimento delle cure.

Richiesta copia della cartella clinica

La copia della cartella clinica, viene rilasciata su richiesta scritta del soggetto cui la documentazione si riferisce, purchè sia un maggiorenne. Il rilascio della documentazione sanitaria (cartella clinica, referti etc.) può essere quindi effettuato dopo richiesta scritta alla Direzione medica del presidio ospedaliero e previo versamento dei diritti:

  • dall’intestatario della documentazione sanitaria, previo accertamento dell’identità personale;

  • da un terzo, previa identificazione personale, con delega da parte dell’avente diritto con atto scritto accompagnato da fotocopia di un proprio documento di identità;

  • al terzo che sia legittimato ad ottenere la documentazione sanitaria (Autorità Giudiziaria, polizia giudiziaria, INAIL, INPS, avvocato autorizzato alle indagini diversive, consulente tecnico d’ufficio del Giudice, Prefetture ed altre Autorità pubbliche che svolgono funzioni in materia sanitaria);

  • a persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status;

  • al minore emancipato con autocertificazione del relativo status ai sensi dell’art.390 del codice civile;

  • ai genitori adottanti con autocertificazione del relativo status, con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria nella sola ipotesi che nella documentazione sanitaria risultasse la maternità e/o paternità originaria;

  • a tutti quei soggetti che si trovano nella condizione di tutore o di amministratore di sostegno di persona interdetta, ovvero dell’erede o di ciascuno dei coeredi, previa esibizione della specifica documentazione di stato o impedimento.

La richiesta della documentazione può essere effettuata anche tramite fax o posta, previa fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e la ricevuta del versamento dei diritti.